AFFRANCAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 448/98, DELLA PIENA PROPRIETÀ DI AREE PEEP GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI VINCOLI DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETÀ.
Modalità e requisiti necessari per l’acquisto della proprietà dell’area, modifica delle convenzioni originarie e rimozione dei vincoli.

DESCRIZIONE

I proprietari di alloggi realizzati nei Peep (Piani per l’Edilizia Economica Popolare) possono:

  • in caso di proprietà superficiaria dell’immobile, acquisire la proprietà dell’area e sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione. In caso di unità condominiali, l’acquisizione è effettuata in misura proporzionale ai millesimi assegnati all’unità e alle sue pertinenze;

  • in caso di piena proprietà dell’immobile, sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 17/02/1992 n. 179 e comunque non oltre il 31/12/1996, sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione.

Il corrispettivo da versare in entrambe le ipotesi, per ogni alloggio edificato, è determinato dall’Ente in base alle modalità previste dalla norma.

I proprietari, decorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento dell’unità immobiliare, possono inoltre procedere alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di alloggi già in proprietà, è possibile rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, su richiesta dei soggetti che ne hanno interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, purché siano decorsi 5 anni dal primo trasferimento, sempre a seguito di corresponsione di corrispettivo e mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La tabella che segue riassume i vincoli e i corrispettivi dovuti in base alla normativa vigente:

I corrispettivi da versare per la trasformazione del diritto di superfice e la rimozione dei vincoli sono calcolati secondo le seguenti formule:

Cc48= corrispettivo risultante dall’applicazione dell’art.31 comma 48 della L. 448/98

Ad oggi ridefinito sulla base dell’entrata in vigore dell’art. 10-quinquies L. 51/2022, il quale ha provveduto ad eliminare le modifiche precedentemente introdotte dalla L. 108/2022, ridefinendo il calcolo “in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree“.

La componente relativa alla rimozione dei vincoli mantiene l’assetto previsto dal DM 151/2020, comprendendo al suo interno i rinnovati contenuti di cui al Cc48.

Di seguito, le due formule, rispettivamente riferite alle aree concesse in proprietà e in diritto di superficie.

CRV = Cc48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC

CRV = corrispettivo per rimozione vincoli di immobili in proprietà
QM = quota millesimale
ADC = numero di anni di durata della convenzione
ATC = numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione

CRVs = CRV*0,5

CRVs = corrispettivo per rimozione vincoli di immobili concessi in diritto di superficie

Per le convenzioni aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie di durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore di rimozione dei vincoli è calcolato mediante la stessa formula utilizzata per il CRV, alla quale è applicato un ulteriore coefficiente di riduzione pari a 0,5

La possibilità di eliminazione dei vincoli alla vendita e alla locazione è estesa anche alle convenzioni di cui all’art. 18 del DPR del 06/06/2001 n. 380.

Sono invece esclusi gli immobili in regime di locazione (ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17/02/1992 n.179 ricadenti nei piani di zona convenzionati).

QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE

Solitamente l’Ente mette a disposizione la modulistica per presentare la richiesta di affrancazione.

Oltre all’inoltro tramite posta, o consegnata a mano presso il protocollo generale del Comune, è spesso possibile trasmettere richiesta ed eventuali allegati via email o via pec.

Nella maggior parte dei casi, la richiesta deve essere accompagnata da:

  • copia atto di proprietà degli immobili sull’area assegnata in diritto di superficie, o ceduta in proprietà;

  • copia della tabella ufficiale dei millesimi di proprietà dell’intero condominio mettendo in evidenza i propri millesimi, distinta per dati catastali (foglio, mappale, subalterno) e completa degli estremi della sua approvazione in assemblea condominiale;

  • copia di documento d’identità dei richiedenti e codice fiscale;

  • copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo (art. 6 Decreto 17-06-2014) mediante F24, solo in caso di invio telematico della richiesta di trasformazione – rimozione vincoli.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 448 del 23 dicembre 1998 “Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”

Decreto n. 151 del 28 settembre 2020

L. 448 del 23 dicembre 1998 aggiornato alla L. 51/2022 – Testo comparato

Il P.E.E.P. del Comune di: