ll Comune di Bagnolo San Vito con Deliberazione n. 35 del 29/11/2021, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 31 commi da 45 a 50 della Legge 29/12/1998 n. 448, prendendo atto delle innovazioni introdotte dal Decreto n. 151 del 28/09/2020 e delle modifiche apportate dall’art. 22-bis della Legge 108 del 29/07/2021, con cui sono state apportate rilevanti modifiche alla citata Legge 29/12/1998 n. 448, ha disposto quanto segue:

1. di permettere a tutti i soggetti che vi abbiano interesse, di ottenere la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della L.167/1962, e la contestuale rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all’ articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

2. di consentire la rimozione dei vincoli di cui al precedente punto anche alle convenzioni previste dalla legge 10/1977 (in particolare articoli 7 e 8) e dall’art.18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli è subordinata ai seguenti presupposti:

  • che sia decorso il termine di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento dell’unità immobiliare;

  • che la richiesta sia avanzata dell’interessato, o accolta dallo stesso su proposta dell’Ente;

  • che venga effettuato il pagamento del corrispettivo calcolato a norma dell’articolo 31 della legge 448/98 e del Decreto 28/09/2020, n. 151/2020, così come stabilito dal Comune.

  • che, a seguito dell’accettazione delle condizioni di affrancazione, venga sottoscritta convenzione secondo lo schema approvato dall’Ente;

Chi desidera convertire il diritto di superficie in piena proprietà o modificare/rimuovere i vincoli relativi alla vendita e locazione degli alloggi ceduti in proprietà, è tenuto a versare al Comune un corrispettivo di AFFRANCAZIONE e sottoscrivere una convenzione della durata di 20 anni meno il tempo già trascorso dalla originaria convenzione (intesa quale contratto con cui il Comune concedeva/cedeva l’area all’impresa, o direttamente al privato).

Con la nuova convenzione, durante il residuo periodo di validità, il cittadino si impegna a vendere e affittare il proprio immobile a prezzi determinati dal Comune. Decorso tale termine, non esistono più vincoli di sorta sull’unità immobiliare, se non quelli previsti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

La piena proprietà può essere acquisita anche da un solo condomino, in base alla quota millesimale spettante.

Modalità di richiesta

La richiesta di affrancazione può essere presentata compilando il modulo predisposto dall’Ente, corredato da marca da bollo del valore di 16,00 euro e allegando la documentazione prevista.

Documentazione da allegare in copia semplice:

  • atto di proprietà degli immobili sull’area assegnata in diritto di superficie, o ceduta in proprietà;

  • tabella ufficiale dei millesimi di proprietà dell’intero condominio mettendo in evidenza i propri millesimi, distinta per dati catastali (foglio, mappale, subalterno) e completa degli estremi della sua approvazione in assemblea condominiale;

  • documento d’identità dei richiedenti e codice fiscale;

  • ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo (art. 6 Decreto 17-06-2014) mediante F24, solo in caso di invio telematico della richiesta di trasformazione – rimozione vincoli.

La richiesta completa di allegati può essere consegnata a mano presso il protocollo generale del Comune, o inviata via mail al seguente indirizzo: bagnolosanvito.mn@legalmail.it

Tempi di risposta

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda (salvo interruzione motivata del procedimento) il Comune comunica la cifra da corrispondere, unitamente al modulo di accettazione che il soggetto dovrà compilare e inoltrare all’Ente in caso di adesione alla proposta.

A seguito di presentazione dell’accettazione definitiva da parte del richiedente (da consegnare al Comune entro 60 giorni dal ricevimento dei relativi moduli), l’Ente, entro i successivi 60 giorni provvede a comunicare gli estremi di versamento del corrispettivo, in base alla modalità di pagamento prescelta.

A seguito del pagamento della somma dovuta, il Comune provvede ad inviare la bozza di convenzione all’ufficiale rogante scelto dal richiedente e a fissare la data della stipula dell’atto di trasformazione/ rimozione vincoli.

Note particolari
Si segnala che con Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 10/12/2021,  è stata definita una scontistica incentivante per l’affranco degli immobili PEEP, la quale prevede:

  • l’abbattimento del corrispettivo calcolato di una percentuale pari al 10% in caso di adesione del soggetto entro 60 giorni dal ricevimento del calcolo del corrispettivo da parte dell’Ente;
  • l’abbattimento del corrispettivo pari al 5% per tutti i soggetti proprietari che aderiscono utilizzando il pagamento in un’unica soluzione.

Normativa e Atti di riferimento

Legge 448/1998 (legge finanziaria 1999) art. 31, commi 45-50

Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2021

Regolamento aree PEEP

Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 10/12/2021

Determinazione Valore Venale V.V. anno 2021

A chi rivolgersi

Area Tecnico-Manutentiva
Comune di Bagnolo S. Vito
Tel.: 0376/253100
E-mail: bagnolosanvito.mn@legalmail.it

Referente di supporto

Ellenia s.n.c.
Tel.: 0386/800355
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